Art. 8.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

      1. Gli statuti dei partiti politici determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
      2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti ai partiti politici che risultano inseriti nella lista per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo e che sono sostenuti da una lista di presentatori nei termini previsti dagli statuti dei rispettivi partiti politici.
      3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nella lista per il rinnovo degli organi di cui al comma 2 che ne fanno richiesta. Gli statuti dei partiti politici prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
      4. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una

 

Pag. 12

o più strutture del partito politico presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
      5. Per ciascuna competizione per una carica monocratica è selezionato l'aspirante candidato o candidata che ottiene il numero più alto di voti.
      6. In caso di elezione di più candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sotto-rappresentato.
      7. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
      8. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 9. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito politico che ha promosso le elezioni primarie.
      9. I partiti politici possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.